Ricorso alla Corte dei Conti del consigliere provinciale, Riccardo Mercante. D.L. n 78/2010, art 5 comma 11 ” Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”. Ecco la famosa lista:
Giacomo Agostinelli consigliere e assessore comunale, vice presidente Fira, 18.900 mila euro lordi all’anno, Alberto Melarangelo consigliere comunale, presidente dell’Istituto Braga, Giuliano Gambacorta consigliere comunale, presidente Sistema spa, Mauro Di Dalmazio, consigliere comunale, assessore regionale, consigliere di amministrazione Braga, Franco Iachetti, consigliere comunale Montorio, Presidente Bim, Flaviano Montebello Consigliere Provinciale, consigliere di amministrazione Arpa, 16389 mila euro all’euro lordi all’anno, Raimondo Micheli consigliere provinciale di Teramo, ex Presidente della Teramo ambiente ora Commissario Corsorzio Industriale, 34297 mila euro lordi, all’anno più circa 2000 mila euro lordi, Nicola Di Marco consigliere provinciale di Teramo, Consigliere di amministrazione della Fira Spa, 14 mila euro all’anno, Mauro Febbo, Consigliere regionale dell’Abruzzo, Presidente Codemm, 99 euro a seduta, Davide Di Giacinto, consigliere Atri, Assessore provinciale di Teramo, Diego Di Bonaventura, consigliere provinciale di Teramo e Assessore comunale di Notaresco, Enrico Mazzarelli consigliere provinciale di Teramo, Segretario Generale Regione Abruzzo, Camillo De Remigis, consigliere comunale di Teramo, Presidente collegio sindacale Mo.Te spa.
Nel ricorso si osserva che, i signori Diego Di Bonaventura ed Enrico Mazzarelli percepiscono tutti gli emolumenti relativi alla carica di consigliere provinciale unitamente alle spettanze di cui ai rispettivi ulteriori incarichi fiduciari di cui sono titolari, che Camillo De Remigis non può che rientrare – nel caso specifico – alternativamente nell’ipotesi di cui al citato art. 5 comma 5 del D.L. n. 78/2010, ovvero in quella di cui all’art. 1 comma 718 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede che: “l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. Si denuncia all’autorità contabile:
– la effettività della permanenza in essere del doppio ruolo in capo ai medesimi soggetti citati;
– la applicabilità al caso di specie della norma di cui all’art. 5 comma 5° del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ovvero – alternativamente – delle altre norme pure sopra citate;
– la ipotetica effettiva percezione degli emolumenti relativi agli elencati incarichi nonché di quelli relativi alle cariche elettive;
– il danno all’erario eventualmente verificatosi a cagione della violazione dei disposti normativi in parola;
– le eventuali responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei confronti dell’erario;
Vi consigliamo la seguente lettura www.leggioggi.it/2012/02/22/la-nomina-di-amministratore-di-societa-partecipata-titolare-di-carica-elettiva/.
di Giancarlo Falconi
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