Con i cani in spiaggia si può. Il TAR di Reggio Calabria accoglie il ricorso delle associazioni
GEAPRESS – Il TAR di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato da OIPA ed Earth contro quella parte dell’Ordinanza dal Comune di Melito Porto Salvo (RC) che, nel maggio 2013, dispose il divieto di accesso in spiaggia ai possessori di animali. A rendere nota l’importante sentenza è l’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
“Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui“. Questo, in sintesi, il passo più significativo della Sentenza che di fatto ha cassato il divieto che il Comune aveva cercato di imporre.
L’Ordinanza era stata emanata nel maggio 2013, in attuazione del Piano Comunale di Spiaggia e del Regolamento per la disciplina delle funzioni del Demanio marittimo. Tra le motivazione del ricorso, anche la mancata previsione di zone di spiaggia pet friendly. Un fatto che, ad avviso di OIPA ed Earth, avrebbe sconfessato il principio ribadito nella legislazione regionale e che si esprime nella esigenza di favorire sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale.
A nulla è valso il tentativo del Comune, in esecuzione a quanto riportato nell’Ordinanza di Sospensiva, di far cessare la materia del contendere modificando l’Ordinanza e consentendo l’accesso agli animali in due punti della spiaggia e solo per la stagione balneare 2013. Inoltre, sempre ad avviso del TAR, è il Comune che doveva eventualmente dettare le regole per i possessori di animali che desiderano andare a mare.
L’Ordinanza del Comune, è carente delle motivazioni. La legge sulle “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (241/90) stabilisce delle motivazioni di carattere generale e l’Ordinanza deve “rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere”.
Secondo il TAR a non essere rispettato sarebbe anche il principio di proporzionalità che “impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento“. Un principio, quest’ultimo, derivato dalla legislazione comunitaria.
L’amministrazione comunale, avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.
Dunque, secondo la SENTENZA di merito 225/04 del TAR di Reggio Calabria, la parte dell’Ordinanza che disponeva il divieto conteso, è annullata.
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di Alfonso Aloisi
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