GIULIANOVA – E' UFFICIALE – ARRIVA LA TASSA DI SOGGIORNO – DECORRENZA 2016 – RIESUMATA UNA NORMA DEL VENTENNIO MUSSOLINIANO

Alfonso Aloisi 

E’ un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. Fu istituita in Italia nel 1910 per le sole stazioni termali, climatiche e balneari ed estesa nel 1938 alle altre località di interesse turistico, poi abolita a decorrere dal 1º gennaio 1989. Alea iacta est! Il dato è tratto! Nell’ultima riunione di maggioranza è stato deciso di attivare il balzello turistico con decorrenza quasi immediata e comunque nel corso del 2016. Ed infatti nel bilancio di previsione dell’anno in corso verrà appostata la cifra di 350.000 quale incasso stimato proveniente dalla imposta di soggiorno o tassa di soggiorno che dir si voglia. Alla notizia già alcuni titolari si strutture ricettive hanno avuto parole non proprio di giubilo. Ed anzi hanno subito fatto notare che molti tour-operator hanno chiesto mesi or sono delucidazioni sulla presenza o meno dell’imposta. E la risposta non poteva che essere negativa. Ora le carte in tavola sono cambiate e per chi ha già prenotato il pacchetto ci sarà un costo aggiuntivo non preventivato al momento della conferma. Gli altri che dovranno prenotare hanno almeno la possibilità di scegliere. Modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno: sono molto diverse e vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e, in alcuni casi, un’aliquota percentuale o una misura forfettaria. Sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base alla residenza, alle classi di età (per ragazzi e giovani e per la terza e quarta età), all’attività svolta e alla durata della permanenza (l’imposta non viene applicata se un soggetto pernotta per più di un certo numero di notti), per i disabili, secondo la proprietà della struttura ricettiva, alla stagionalità e ad altre cause. L’applicazione dell’imposta avviene secondo criteri molto eterogenei sia per le tariffe applicate sia per le modalità di applicazione, entro il limite dei 5 euro previsti dalla legge. Nel testo si legge che “i Comuni (…) potranno istituire un’imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”. Alcuni Comuni hanno deciso di rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno colto quest’opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali. Con riferimento alle città d’arte italiane la prima ad istituire l’imposta di soggiorno con delibera comunale è stata la città di Roma, con una normativa entrata in vigore dal 1º gennaio 2011 (Legge n. 122 del 2010). Il Comune di Roma, tuttavia, dal 1º settembre 2014 ha portato l’imposta di soggiorno a 7 euro, come era consentito dalla legge dedicata (Decreto legge 78/2010).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*